Decreto contributi FUS | DM 2017 Lo Spettacolo Viaggiante

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Il nuovo decreto sui contributi FUS

È stato emanato il DM 27 luglio 2017 recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre scorso. Il provvedimento riguarda le procedure per l’erogazione dei contributi tratti dal Fondo Unico Spettacolo per il triennio 2018-2020.

Il testo del provvedimento tiene conto di alcune delle richieste presentate dall’ANESV, sia per quanto riguarda il finanziamento di elementi costitutivi delle attrazioni, che sul tema degli acconti per l’acquisto.

Vediamo le principali novità:

Chi può accedere ai contributi

Il contributo sarà concesso ai soggetti che possono documentare la titolarità della licenza di spettacolo viaggiante da almeno tre anni “interi” – dunque al quarto anno – e l’iscrizione alla Camera di Commercio per lo stesso periodo. Il decreto prevede inoltre che “Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la precedente assegnazione”.

Quali beni sono finanziabili

Viene finanziato l’acquisto di attrazioni già inserite nell’Elenco delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge 337/1968.

Per quanto riguarda i contributi per l’acquisto di attrazioni sono state accolte alcune richieste dell’Associazione, relative alla possibilità di acquistare non solo attrazioni complete, ma anche elementi fondamentali delle stesse, quali:

  1. a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione elettrica e corpi illuminanti;
  2. b) impianto idraulico e/o pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa e/o compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni;
  3. c) plafonatura integrale e/o soffitto dell’intera giostra;
  4. d) pavimentazione integrale dell’intera giostra per autoscontro, miniscontro, babycar, giostra a motore per bambini;
  5. e) “vetture, navicelle, soggetti da giostra”

Limitatamente alle Piccole attrazioni, sono finanziabili acquisti fino ad 8 unità, mentre sarà possibile richiedere il contributo per un massimo di due degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e).

Si tratta di una vera rivoluzione nel sistema di erogazione, che permetterà a tanti esercenti di qualificare le proprie attrazioni sostituendo impianti e elementi importanti dell’attrazione. Si tratta di un reale sostegno al settore, previsto dalla legge 337/1968, i cui esercenti potranno accedere anche senza dover necessariamente acquistare una nuova attrazione.

Limitatamente alle Piccole attrazioni, sono finanziabili acquisti fino ad 8 unità.

Documenti necessari

Sono tutti elencati nel comma 11 dell’art. 34. Sono gli stessi già previsti, con qualche novità, come l’estratto del libro IVA o del Registro dei beni ammortizzabili, dal quale emerga la registrazione del bene oggetto dell’acquisto.

Attenzione inoltre al codice identificativo: non saranno accettati infatti codici antecedenti al 1° ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo. Inoltre non valgono i codici intestati alla ditta costruttrice, richiesti o volturati in data successiva al 30 settembre dell’anno in cui si richiede il contributo.  

I tempi

I contributi per l’acquisto delle attrazioni devono essere richiesti entro il 30 settembre – e non più 31 ottobre – inoltrando la domanda completa, con la procedura digitale e la spedizione della istanza e degli allegati cartacei entro lo stesso termine a pena di inammissibilità.

Per quanto riguarda il risarcimento di danni conseguenti ad eventi fortuiti, la domanda va presentata entro 60 giorni dall’evento, a pena di inammissibilità.  

Le modalità di pagamento

Di particolare rilievo la previsione che tutti i pagamenti delle fatture pagate debbano essere effettuati con bonifici bancari. Dunque non più assegni di c\c postale o bancario. La domanda non sarà accolta se non sia stato pagato almeno il 60 per cento del costo dell’attrazione, al netto d’IVA.

Altra novità richiesta dall’Associazione è che possano essere presentate fatture di acconto emesse nei ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda. In questo modo sarà possibile acquistare attrazioni la cui complessità richiede fino a due anni di realizzazione.

Le permute

Il provvedimento disciplina anche la nota questione delle permute, ovvero del pagamento di parte della nuova attrazione con un’altra usata. Il Ministero non accetta, ovviamente, la permuta di attrazioni che siano state finanziate dal FUS, ma richiede che il valore della compensazione sia fissato con una perizia di un professionista abilitato, terzo rispetto alle parti.

Riepilogando

Il termine per la domanda di contributo è anticipato al 30 settembre

È finanziabile l’acquisto di elementi dell’attrazione e non solo di giostre intere

I pagamenti delle fatture vanno effettuati solo con bonifici bancari

Sono finanziabili acquisti con fattura finale dell’anno in corso e fatture di acconto emesse nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda

Scarica il PDF: Decreto FUS

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