Revisione delle roulotte 2018: decreto dirigenziale, n. 211 del 18 maggio 2018
Tra gli esercenti dello spettacolo viaggiante si è sparsa la notizia che tutte le roulotte e i rimorchi avrebbero dovuto superare la revisione entro lo scorso 20 maggio.
Lo prevede in effetti il decreto ministeriale n. 214 del 19 maggio 2017 (recepimento direttiva 2014/45/UE) e che quelli privi di revisione dopo tale data non avrebbero più potuto circolare. Ulteriore complicazione è data dal fatto che per questi rimorchi le operazioni di revisione sono effettuabili solo presso i centri prova della Motorizzazione Civile. Il provvedimento prevede inoltre che le scadenze fissate dal provvedimento siano uniformate a quelle delle autovetture, ovvero prima revisione dopo 4 anni dalla immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.
Anche l’ANESV ha sollevato il problema alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile, perché la roulotte – il campino come lo si definisce nel mondo del luna park e del circo – è un veicolo ricreativo per decine di migliaia di cittadini, ma nel settore dello spettacolo viaggiante diventa uno strumento di lavoro, soprattutto per ospitare figli in cerca di indipendenza e dipendenti. Il poter effettuare la revisione solo alla Motorizzazione avrebbe congestionato i centri prova della MCTC e creato una situazione disastrosa per coloro che si avvalgono della roulotte a causa del lavoro itinerante.
Finalmente, il 18 maggio – a due giorni prima dalla data in cui decine di migliaia di roulotte non avrebbero potuto circolare – ecco un nuovo provvedimento.
Si tratta di un decreto dirigenziale, n. 211 del 18 maggio 2018, che in sostanza:
- conferma l’obbligo di revisione delle roulotte e dei carrelli, reintrodotto nel 2017;
- supera il termine obbligatorio del 20 maggio 2018 pubblicando un calendario delle revisioni e introduce la possibilità di avvalersi anche di sedute a domicilio secondo le consuete modalità.
Il Calendario delle revisioni
L’allegato I del decreto 211 stabilisce, per i rimorchi di tipo O1 e O2, le seguenti scadenze:
1° – Roulotte e rimorchi immatricolati fino al 31/12/2000 (eccetto quelle revisionate nei due anni scorsi):
Dovranno essere revisionati entro il 31/12/2018 e potranno farlo, a prescindere dal mese di immatricolazione, dal 21 maggio al 31 dicembre.
2° – Roulotte e rimorchi immatricolati dal 01/01/2001 al 31/12/2006 e quelli immatricolati PRIMA del 2001 ma NON revisionati dei due anni scorsi):
Dovranno essere revisionati entro il 31/12/2019 e dovranno farlo entro il mese di prima immatricolazione
3° – Roulotte e rimorchi immatricolati dopo il 01/01/2007 e tutti quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 24 mesi dall’ultima revisione:
Dovranno essere revisionati entro il 31/12/2020 e dovranno farlo entro il mese di prima immatricolazione.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO DIRIGENZIALE
18 maggio 2018, prot. n. 211
Istruzioni operative per decreto ministeriale 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche
Il Capo Dipartimento
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: “Nuovo codice della strada”, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2003, concernente la chiamata a revisione dei rimorchi immatricolati entro il 31 dicembre 1997;
Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto ministeriale che ha trasposto nell’ordinamento interno le disposizioni della suddetta direttiva;
Considerato che alcune disposizioni del D.M. n. 214 del 19 maggio 2017 entreranno in vigore dal 20 maggio 2018;
Sentite le Direzioni Generali Territoriali;
Vista la proposta del Direttore Generale per la Motorizzazione;
Ritenuto di dover impartire istruzioni alle Direzioni Generali Territoriali, ai centri di controllo e all’utenza;
DECRETA
Art. 1
Controlli tecnici relativi ai rimorchi delle categorie O1 e O2
L’art. 5 del D.M. n. 214 del 19/05/2017, di seguito D.M., ha introdotto per i rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t una frequenza di controlli di quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, ai fini del miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
Dato il considerevole numero di rimorchi da revisionare, al fine di limitare i disagi per l’utenza e non aggravare le criticità dei centri di controllo pubblici, unici a poter eseguire dette operazioni presso gli UMC o presso le sedi idonee secondo la normativa in materia di espletamento di sedute al domicilio ai sensi della legge 1° dicembre 1986 n. 870, si dispone in sede di prima applicazione il calendario di revisioni di cui all’allegato 1 per il graduale assorbimento della domanda e la messa a regime.
Le modalità operative della revisione, in attesa della conclusione dei lavori del gruppo tecnico, sono quelle previste nella nota prot. n. 330/segr del 25 febbraio 2003 a firma del Capo Dipartimento.
Gli ispettori dovranno provvedere all’esecuzione del controllo del rimorchio nelle condizioni in cui viene presentato, sia carico o scarico.
Resta la piena responsabilità dell’utente sulla sicurezza durante lo svolgimento della prova e in particolare sulla sicurezza dell’eventuale carico.
Art. 2
Attestato di superamento del controllo
L’attestato di superamento del controllo riporterà anche la data entro la quale dovrà essere effettuato il successivo controllo (all. 2).
Dal 21 maggio 2018 partirà la fase sperimentale che si concluderà entro il 1° giugno 2018.
Art. 3
Controlli tecnici relativi ai trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5
Per i trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 214/2017, le modalità del controllo tecnico saranno stabilite, per uniformità ai sensi degli articoli 111 e 114 del Nuovo codice della strada concernenti la revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici, con il decreto attuativo in corso di definizione di cui all’art. 5 del decreto interministeriale 20 maggio 2015.
Il calendario di chiamata a revisione sarà diramato quando verrà emanato il decreto attuativo di cui al paragrafo precedente.
Art. 4
Certificato di revisione
L’art. 8 del D.M. prevede che a seguito della effettuazione della revisione venga prodotto un certificato di revisione.
Al fine di integrare detto certificato all’interno del processo securizzato che governa l’emissione deltagliando di revisione firmato digitalmente dal tecnico responsabile, quest’Amministrazione ha avviato i necessari approfondimenti per l’implementazione delle procedure informatiche che, a decorrere dal 31 marzo 2019, consentiranno la produzione e stampa del certificato di revisione contenente gli elementi di cui all’allegato II del D.M.
In prima applicazione, fino a nuove disposizioni, restano in vigore le procedure in essere.
Art. 5
Valutazione delle carenze
L’art. 7 e l’allegato I del D.M aggiornano l’elenco esistente e la classificazione delle possibili carenze e introducono il livello di gravità.
Sono in corso gli aggiornamenti informatici che permetteranno all’ispettore di selezionare a terminale le voci e la valutazione delle carenze.
Successivamente si forniranno istruzioni di dettaglio per uniformare il comportamento degli ispettori.
Nel transitorio si continuerà ad usare la metodologia corrente.
Art. 6
Precisazioni riguardo all’art. 16
Le procedure, gli impianti e le attrezzature attualmente in uso per le revisioni continuano ad essere utilizzate fino all’emanazione di nuove disposizioni da adottarsi non oltre il 20 maggio 2023.
Art. 7
Ispettori
I responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall’art. 13 comma 2 del D.M.
A partire dal 20 maggio 2018 gli ispettori dei centri di controllo privati dovranno soddisfare i requisiti minimi di cui all’art. 13 del D.M.
In attuazione del sopracitato articolo è in corso di definizione il previsto provvedimento del Ministero, da adottarsi nel rispetto delle competenze tra enti amministrativi e tenuto conto delle disposizioni da impartire ai sensi dell’art. 14 del D.M.
I candidati che hanno partecipato ai corsi secondo le modalità previgenti e che si concluderanno entro il 20 maggio 2018, dovranno effettuare l’esame entro il 31 agosto 2018.
Roma, 18 maggio 2018
IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. ing. Alberto Chiovelli