Regolamento europeo sui DPI | Aggiornamento 2018

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dpi imbracatura

Nuovo regolamento europeo sui DPI: cosa cambia

Vengono definiti i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) nel mercato UE. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 21 aprile 2018: gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

Pubblicato nella Gazzetta Europea del 31 marzo 2016 il Regolamento in materia di dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE: con l’obiettivo di garantire la protezione della salute e la sicurezza degli utilizzatori.

I DPI dovranno essere ergonomici

Cioè progettati e fabbricati in maniera tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.

Il nuovo Regolamento è composto da 48 articoli e 10 allegati volti a definire tutti i requisiti inderogabili ed essenziali di salute e di sicurezza per i DPI conformi: il Regolamento si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale, con l’eccezione di quelli progettati per le forze armate e per l’autodifesa, o per l’uso privato, quando servano “per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme o da umidità e acqua durante la rigovernatura” .

Il fabbricante sarà tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi

Al fine di individuare quelli che concernono il suo DPI. In ulteriore battuta dovrà progettare e fabbricare il DPI  tenendo conto di tale valutazione. In questa attività lo stesso fabbricante sarà tenuto a considerare non solo l’uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Sarà inoltre necessario verificare i requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI, ovverosia controllare che siano dotati di sistemi di regolazione e che non siano soggetti ad invecchiamento.

Requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI.

Ad esempio se i DPI sono dotati di sistemi di regolazione, “questi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da non potersi allentare accidentalmente dopo la regolazione nelle condizioni prevedibili di impiego”.  Mentre i DPI che avvolgono le parti del corpo da proteggere devono essere progettati e fabbricati “in modo che la sudorazione derivante dal fatto di portarli sia ridotta al minimo. In alternativa, devono essere muniti di mezzi di assorbimento del sudore”.

DPI soggetti a invecchiamento

L’allegato indica che se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l’invecchiamento, “il mese e l’anno di fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l’anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile e inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi. Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la vita utile del DPI, deve indicare nelle istruzioni tutte le informazioni necessarie a consentire all’acquirente o all’utilizzatore di determinare il mese e l’anno di scadenza ragionevole in relazione al livello di qualità del modello e alle condizioni effettive di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione”.

E qualora poi si constatasse che i DPI possono subire “un’alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell’invecchiamento provocato dall’applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest’ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato, l’indicazione del numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI. Qualora tale indicazione non sia apposta, il fabbricante deve fornire tale informazione nelle istruzioni”.

Il regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri

In particolare nell’attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire prescrizioni relative all’uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al regolamento.

Tra le prescrizioni si legge:

“I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non creare rischi o altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.

1.2.1.1.   Materiali costitutivi appropriati

I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori.

1.2.1.2.   Stato della superficie soddisfacente di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore

Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare in contatto con l’utilizzatore durante l’impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, punte acuminate e simili suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.

1.2.1.3.   Impedimento massimo ammissibile per l’utilizzatore

Gli impedimenti causati dai DPI alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e alle percezioni sensoriali devono essere ridotti al minimo Inoltre, l’utilizzo dei DPI non deve comportare azioni che potrebbero mettere in pericolo l’utilizzatore.

1.3.   Comfort ed efficacia

1.3.1.   Adeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere correttamente posizionati il più comodamente possibile sull’utilizzatore e da rimanervi durante il periodo di impiego prevedibile, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine deve essere possibile adattare i DPI alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno, come adeguati sistemi di regolazione e fissaggio o una gamma sufficiente di misure e numeri.

1.3.2.   Leggerezza e solidità

I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudicarne la solidità e l’efficacia.

I DPI devono soddisfare i requisiti supplementari specifici per assicurare una protezione efficace dai rischi che sono destinati a prevenire e devono essere in grado di resistere ai fattori ambientali nelle condizioni prevedibili di impiego.

1.3.3.   Compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati ad essere utilizzati simultaneamente

Se uno stesso fabbricante immette sul mercato diversi modelli di DPI di tipi diversi per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.

[…]

3.1.2.2.   Prevenzione delle cadute dall’alto

I DPI destinati a prevenire le cadute dall’alto o i loro effetti devono comprendere un’imbracatura di sicurezza e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio esterno sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, lo scivolamento verticale dell’utilizzatore sia ridotto al minimo per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell’utilizzatore.

Tali DPI devono inoltre garantire che al termine della frenatura l’utilizzatore si trovi in una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.

Nelle istruzioni, il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:

a)alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio esterno sicuro, nonché allo spazio minimo necessario al disotto dell’utilizzatore;

b)al modo corretto di indossare l’imbracatura di sicurezza e di raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio esterno sicuro.

(fonte: Puntosicuro.it)

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