Delfinari: consentito il bagno con i delfini nei delfinari, per progetti di educazione ambientale
Con il decreto 20 dicembre 2017 a firma del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro delle Politiche agricole, sono state emanate disposizioni attuative del decreto 21 marzo 2005, n. 73, che disciplina i giardini zoologici. La novità è l’introduzione di una deroga al divieto di nuotare con i delfini, autorizzato finora solo all’addestratore, al biologo, al veterinario e al curatore o per scopi scientifici.
Il testo del decreto estende l’ingresso in vasca a persone coinvolte in attività di educazione e sensibilizzazione ambientale e bioconservazione, modificando il paragrafo 37 dell’all’allegato 1, lettera H), del d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73.
Vengono tuttavia poste alcune condizioni, tra le quali il conforme parere del veterinario e che si tratti di attività programmate e vagliate dai Ministeri competenti.
Il nuovo testo recita “È altresì consentito l’ingresso in vasca ai soggetti che partecipano ad attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità con i delfini, nell’ambito di specifiche iniziative programmate all’interno delle strutture in possesso della licenza di Giardino zoologico che detengono delfini, a condizione che il medico veterinario della struttura, di comprovata esperienza e con specifiche conoscenze sanitarie e etologiche della specie, accerti preventivamente l’idoneità sanitaria e comportamentale dei delfini interessati e monitori periodicamente le condizioni di salute e di benessere degli stessi, riportando tali informazioni nel registro di cui all’allegato 2, lett. C), paragrafo 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73”.
In una nota il Ministero dell’Ambiente chiarisce che «La modifica normativa che riguarda il nuoto con i delfini nei delfinari non elimina il divieto ma, in piena aderenza con la direttiva comunitaria, disciplina le casistiche per concedere eventuali deroghe: quella per fini scientifici è già prevista dal nostro ordinamento, ora il decreto introduce anche quella per i progetti di educazione ambientale. Non viene dunque meno, come invece alcuni interventi emendativi parlamentari avrebbero previsto, il divieto di nuoto a fianco dei delfini per scopo ludico, mantenendo così al massimo livello il grado di tutela della specie. Ogni singolo progetto di educazione ambientale per il quale eventualmente applicare la deroga sarà singolarmente vagliato dai tre ministeri coinvolti».
Una buona notizia per i delfinari italiani che, lo ricordiamo, sono presso l’Acquario di Genova, il parco Oltremare di Riccione e il parco Zoomarine di Roma.
DECRETO 20 dicembre 2017
Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, concernente l’attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 192, con il quale è stata disposta la modifica dell’art. 2, commi 1 e 2, e dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 73 nonché l’introduzione del comma 1 -bis all’art. 3 nel predetto decreto;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, con il quale è stata disposta la modifica dell’art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 gennaio 2006, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale è stato modificato l’allegato 4 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
Visto il comma 3 dell’art. 11 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 che prevede la possibilità di apportare modifiche agli allegati al suddetto decreto legislativo, recanti linee guida in materia di requisiti minimi che i giardini zoologici devono possedere per quanto riguarda la cura, il benessere, la salute ed igiene degli animali e relativi aspetti veterinari nonché in materia di protezione e sicurezza del pubblico e degli operatori, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2015 con il quale sono stati modificati gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 21 marzo 2015, n. 73;
Vista l’istruttoria del tavolo tecnico a cui hanno partecipato i rappresentanti della Amministrazioni interessate le cui riunioni si sono svolte nei giorni 27 marzo, 10 maggio,3 luglio, 24 luglio 2017;
Considerato che si è concordato all’esito dei suddetti tavoli di aggiornare l’allegato 1, lettera H), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 con le specifiche prescrizioni concernenti le attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità con i delfini, nell’ambito di specifiche iniziative programmate all’interno delle strutture in possesso della licenza di Giardino zoologico che detengono delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus;
Visti i formali concerti espressi dal Ministero della salute acquisito con nota prot. PNM/22950 del 24 ottobre 2017, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot. 12567 del 24 ottobre 2017 e dall’Arma dei Carabinieri con nota prot. 6775 del 6 ottobre 2017;
Decreta:
Art. 1.
- All’allegato 1, lettera H), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante «attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici
nei giardini zoologici» sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il paragrafo 37, è sostituito dal seguente:
«37. Il nuoto con i delfini è permesso solo all’addestratore. Al medico veterinario, al biologo e al curatore è consentito di effettuare immersioni con i delfini allo scopo di provvedere alla loro cura o all’ispezione delle strutture. Altri soggetti possono essere autorizzati ad effettuare immersioni con i delfini, per scopi scientifici, dall’Autorità di gestione CITES, sentita l’Autorità scientifica CITES. È altresì consentito l’ingresso in vasca ai soggetti che partecipano ad attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità con i delfini, nell’ambito di specifiche iniziative programmate all’interno delle strutture in possesso della licenza di Giardino zoologico che detengono delfini, a condizione che il medico veterinario della struttura, di comprovata esperienza e con specifiche conoscenze sanitarie e etologiche della specie, accerti preventivamente l’idoneità sanitaria e comportamentale dei delfini interessati e monitori periodicamente le condizioni di salute e di benessere degli stessi, riportando tali informazioni nel registro di cui all’allegato 2, lett.C), paragrafo 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. Tali programmi devono essere comunicati preventivamente al Ministero dell’Ambiente, al Ministero della salute nonché all’Arma dei Carabinieri per gli aspetti di rispettiva competenza. L’attività di educazione e sensibilizzazione previste non potranno avere inizio prima del decorso del termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione. L’ingresso in vasca è consentito anche al personale addetto
alle operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione, a condizione che sia accompagnato dai dipendenti o collaboratori della struttura competenti nelle attività svolte.»;
- b) il paragrafo 39, è sostituito dal seguente: «39. Ai visitatori è vietato l’accesso alle aree di servizio nonché, ad eccezione di quanto previsto al punto 37, alle vasche di mantenimento.».
- c) il terzo periodo del paragrafo 41 è sostituito dal seguente:
«41. Il pesce congelato deve essere conservato a -18°C e utilizzato entro quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel caso delle altre specie.».
Art. 2.
- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2017
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare GALLETTI
Il Ministro della salute LORENZIN
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali MARTINA